Riportiamo l’articolo pubblicato da Teatro Naturale sul nuovo regolamento 1096/2018 sulle indicazioni in etichetta dell’olio extra vergine di oliva sulle relative alle caratteristiche chimiche e alla campagna di raccolta.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 agosto 2018, ed è già operativo su tutto il territorio europeo, il nuovo regolamento delegato 1096 del 22 maggio 2018, che modifica il precedente regolamento 29/2012 su alcune indicazioni facoltative dell’olio extra vergine di oliva.
In particolare, le novità riguardano caratteristiche chimiche e campagna di raccolta.
Caratteristiche chimiche in etichetta
“…l’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data.”
Nulla cambia, quindi, sul versante delle indicazioni in etichetta. Devono obbligatoriamente essere indicati acidità, perossidi, cere e assorbimenti all’ultravioletto.
Il regolamento comunitario però chiarisce un punto che è stato oggetto di molte diatribe, anche giudiziarie, prevedendo che quanto indicato in etichetta corrisponda a quanto previsto al termine della shelf life del prodotto. Non si potranno quindi più indicare i valori all’atto dell’imbottigliamento, sulla base di analisi chimica effettuata, ma quelli ragionevolmente prevedibili alla fine della vita dell’olio.
È evidente che il regolamento, che vuole favorire la trasparenza nei confronti del consumatore, pone però una nuova problematica sul piano giuridico. Se è possibile, sulla base delle ricerche scientifiche, prevedere l’evoluzione dei suddetti parametri chimici è pur vero che la loro dinamica può essere sostanzialmente influenzata dalle modalità di conservazione.
Il nuovo regolamento comunitario, quindi, ha fatto chiarezza ma non fino in fondo, omettendo di definire il modello previsionale sulla base del quale calcolare i parametri chimici allo scadere del termine minimo di conservazione.
Campagna di raccolta
“Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.”
Il legislatore comunitario ha teso così a rendere più omogenee le diciture presenti sulle etichette in materia di campagna di produzione, prevedendo due sole possibilità:
1) campagna di commercializzazione, la prossima sarà la 2018/19
2) mese e anno in cui sono state molite le olive
E’ evidente che la scelta su quale indicazione fornire spetta solo all’operatore.
Confermata la linea italiana: sì all’obbligo di campagna di raccolta in etichetta
“Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull’etichetta degli oli d’oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.
Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte degli oli d’oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.
Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n.1169/2011”
Sebbene l’Italia abbia già una legge, la 122/2016, che stabilisce tale obbligo, è evidente che dovrà notificare alla Commissione europea di avvalersi di tale facoltà, altrimenti divenendo nulla la normativa nazionale, superata da quella comunitaria.
Entrata in vigore
Il regolamento 1096/2018 è entrato in vigore il terzo giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 6 agosto scorso.
Solo in merito alle caratteristiche chimiche in etichetta, il regolamento si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore (6 febbraio 2019), quindi con la nuova campagna olearia.
FONTE: https://ilfattoalimentare.it