Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2017 che adegua la normativa nazionale alla normativa europea (Regolamento UE 1169/2011) e sanziona la violazione e le irregolarità con lo scopo di informare adeguatamente i consumatori.
La normativa prevede multe dai 3.000 ai 24.000 euro – con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese – per i ristoratori, agriturismi, ma anche bar, mense e in generale per ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che omette di indicare per iscritto, in modo chiaro e immediato, la lista di allergeni presenti negli alimenti somministrati e/o venduti.
L’operatore deve fornire al cliente un registro, denominato agenda degli allergeni, oppure riportare le avvertenze direttamente sul menù o altra modalità come cartelloni. L’importante è che tale comunicazione sia scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo.
Le categorie considerate come responsabili di allergie, secondo la normativa europea, sono 14:
• Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
• Crostacei e prodotti a base di crostacei.
• Uova e prodotti a base di uova.
• Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
• Arachidi e prodotti a base di arachidi.
• Sia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
• Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.
• Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
• Sedano e prodotti a base di sedano.
• Senape e prodotti a base di senape.
• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
• Lupini e prodotti a base di lupini.
• Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per tutti i consumatori che soffrono di patologie allergiche ad altre categorie di alimenti e per le quali al momento non esiste una norma dedicata, è doveroso comunicare all’operatore tale circostanza per tutelare la propria salute e l’operato dell’esercizio di somministrazione.
Leggi anche “Allergeni non segnalati nelle etichette dei prodotti? Ecco le nuove norme e sanzioni”
FONTE: http://www.ristorazioneitalianamagazine.it
[cookie height=”100%” width=”200px”]