NOTA MIPAAF PQAI I N. 26452 DEL 10-4-2018
La Nota chiarisce, in modo definitivo, che qualora un distributore affidi a terzi l’etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell’etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice dell’Organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura.
Conseguentemente, non è corretto riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’organismo di controllo del distributore a marchio.
Argomento questo di antica data, e di antica polemica, che è stato oggetto di ampia discussione nel corso dello scorso anno. Alcuni organismi di controllo hanno da sempre favorito una diversa interpretazione, condivisa dal Mipaaf ma non da tutto il mondo delle imprese, che prediligeva la presenza in etichetta del codice dell’Odc dell’operatore che commercializzava il prodotto alimentare e non quello di chi lo confezionava. Il problema si pone, evidentemente, per i prodotti fatti produrre da terzi (private label).
Il precedente alla nota Mipaaf PQAI I n. 26452
L’anno scorso il Ministero, su stimolo degli Organismi di controllo, mandò una richiesta di chiarimenti alla Commissione Europea (Nota Mipaaf n. 72969 del 9 ottobre 2017) con la quale, riferendosi alla definizione che il reg. (CE) 1169/11 dà dei distributori di prodotti (l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto) quali responsabili delle informazioni sugli alimenti, sosteneva che coerentemente con quella doveva essere indicato il distributore a marchio anche per le indicazione di conformità al metodo biologico. Tale interpretazione è stata ancora una volta e definitivamente, bocciata.
Conseguentemente, gli operatori che commercializzano prodotti confezionati da terzi dovranno prevedere la sostituzione di tutte le loro confezioni inserendo il codice dell’Odc del rispettivo fornitore. L’ulteriore sfortuna è che in Italia (solo in Italia) vi è l’obbligo di inserire anche il codice dell’operatore. Ciò annulla la possibilità di sfruttare l’eventuale vantaggio dato dall’avere qualche fornitore certificato dal proprio Odc, cosa che, se non ci fosse l’ulteriore obbligo nazionale, avrebbe reso di fatto conformi almeno quelle etichette.
Due codici operatore in etichetta
Infine, sempre in ambito di specificità italiche, va ricordato che resta in vigore l’autorizzazione già data dal Mipaaf in ordine alla presenza di entrambi i codici. La Nota è infatti chiara: è vietato riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’organismo di controllo del distributore. Ciò perché, se il distributore vuole, può chiedere che oltre alle indicazione del fornitore ci siano anche le proprie.
Insomma, una brutta vicenda forse gestita in modo un po’ raffazzonato anche se in buona fede, evidentemente, e che rende la vita più difficile a tutti.
Per chiudere, la domanda che ci dobbiamo sempre porre: cosa ci ha insegnato questa esperienza?
Che forse fare semplicemente ciò che dice la normativa europea, senza volersi per forza distinguere, aiuta a vivere più sereni.
Scaricare il pdf della nota Mipaaf
FONTE: https://www.bioqualita.eu
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